Art. 1. Ambito di applicazione.
1.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a.
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b.
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c.
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d.
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e.
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f.
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g.
gli impianti di protezione antincendio.
2.
Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Note:
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo
1990, n. 59.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi
il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, riportato al n. F/XVI.
Art. 2. Soggetti abilitati.
1.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1
tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da
parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti
tecnico-professionali.
1.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2,
sono i seguenti:
a.
laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b.
oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo
un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c.
oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
d.
oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa
stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
Art. 4. Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
- L'accertamento
dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le
imprese artigiane dalle commissioni provinciali per
l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di
gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle
categorie più rappresentative a livello nazionale degli
esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la
commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo
di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico
industriale di ruolo di materia tecnica.
- Le
imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
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Note:
Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18
giugno 1992, n. 142) sono stati approvati i modelli dei certificati di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del
responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.
Art.
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato
dal DPR 392/94)
- Hanno
diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno
un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
- Hanno
altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di
manutenzione negli
impianti di cui all'articolo 1.(5)
|
Art. 6. Progettazione degli impianti.
1.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo
1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2.
La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra
dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
3.
Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a.
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o
di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
b.
presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Art 7. Installazione degli
impianti.
1.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3.
Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
1.
Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione
tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2.
La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico
del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione di
conformità.
1.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove
previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
Art. 10. Responsabilità
del committente o del proprietario.
1.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
2.
Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.
1.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Art. 12. Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri.
1.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 13. Deposito presso il
comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo.
1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.
2.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto,
si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14. Verifiche.
1.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
2.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15. Regolamento di
attuazione.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Commi abrogati dal DPR 392/94:
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e
di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto (6).
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Note:
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
Art. 16. Sanzioni.
1.
Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma
1.
Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali.
1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1.
Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono
tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7
ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di
conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2.
La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti
la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 19. Entrata in vigore.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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